Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VII
Dello stato di figlio (1)
CAPO II
Delle prove della filiazione (2)


Art. 238

Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita (3)


I. Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso. (4)

II. [...] (5)

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(1) Titolo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il titolo sostituito era «Della filiazione».
(2) Capo sostituito dall'art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il capo sostituito era «Delle prove della filiazione» Soppresse le parole «Sezione II: Delle prove della filiazione legittima».
(3) Rubrica modificata dall'art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014. Il testo precedente recitava: «Atto di nascita conforme al possesso di stato».
(4) L’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole: «233, 234, 235 e 239», con le parole: «234, 239, 240 e 244». Ai sensi dell'art. 105, dello stesso d.lg., le parole «figlio legittimo», ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole: «figlio nato nel matrimonio».
(5) Comma abrogato, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall’art. 13, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo abrogato: «Parimenti non si può contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme all'atto di nascita».