Codice Civile


LIBRO QUINTO
Del lavoro
TITOLO II
Del lavoro nell'impresa
CAPO II
Dell'impresa agricola
SEZIONE II
Della mezzadria

Art. 2147
Obblighi del mezzadro

I. Il mezzadro è obbligato a prestare, secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione, il lavoro proprio e quello della famiglia colonica.

II. È a carico del mezzadro, salvo diverse disposizioni [delle norme corporative] (1), della convenzione o degli usi, la spesa della mano d'opera eventualmente necessaria per la normale coltivazione del podere.

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(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate.