Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9831 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bari, 18 Novembre 2013. .


Concordato preventivo – Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive – Credito fondiario – Applicabilità.



Il privilegio processuale riconosciuto dalla legge al titolare del credito fondiario in virtù dell’art. dall’art. 41 del d.lgs. 385/93 non opera nei confronti del debitore ammesso al concordato preventivo. Infatti, la disposizione dettata dall’art. 168 l.f., nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza dell’art. 51 l.f. che, nel prevedere analogo divieto quanto ai beni compresi nel fallimento, fa salve le diverse disposizioni di legge. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


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