Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9763 - pubb. 28/11/2013

Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina e difetti di beni immobili e legittimazione attiva del condominio

Tribunale Padova, 06 Ottobre 2013. Est. Nicoletta Lolli.


Legittimazione attiva del condominio – Art. 1130 I co. n. 4 c.c. – Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. – Rovina e difetti di beni immobili – Difetto di mandato dei singoli condomini – Legittimazione attiva esclusiva dei singoli condomini – Rigetto della domanda risarcitoria proposta dal condominio relativa a danni alle singole unità immobiliari.

Legittimazione attiva del condominio – Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. – Rovina e difetti di beni immobili – Vizio che attiene alle singole unità immobiliari – Legittimazione attiva esclusiva dei singoli condomini.

Responsabilità dell’appaltatore, del costruttore, del venditore per difetti della costruzione – Legittimazione passiva – Rovina e difetti di beni immobili – Art. 1669 c.c. – Potere di coordinamento, direttiva, sorveglianza, controllo.



In materia di legittimazione attiva del condominio, la legittimazione dell’amministratore derivante dall’art. 1130 I co. n. 4 c.c. a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio gli consente di promuovere azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell’edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva; ne consegue, quindi, il rigetto della domanda che il condominio proponga in relazione al risarcimento del danno relativo alle singole unità immobiliari. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

La legittimazione attiva del condominio può essere alternativa a quella dei singoli condomini solo laddove il vizio abbia a che fare con la responsabilità ex art. 1669 c.c., mentre non lo può essere quando il vizio colpisce le singole unità immobiliari per ragioni diverse da quelle di cui all’art. 1669; in questo caso gli unici legittimati attivi sono i singoli condomini. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)

Con riguardo alla responsabilità si cui all’art. 1669 c.c., legittimato passivo è, oltre che l’appaltatore, anche il venditore che abbia realizzato l’edificio servendosi dell’opera di terzi, se la costruzione sia ad esso riferibile in tutto o in parte per avere partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento di attività altrui o di impartire direttive o sorveglianza, sempre che i difetti siano riferibili alla sua sfera di esercizio e controllo. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao


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