Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9523 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Firenze, 16 Luglio 2013. .


Contratti Bancari – Apertura di credito in conto corrente – Ripetizione dell’indebito – Interessi – Decorrenza dalla messa in mora – Maggior danno ex art. 1224.2.



Sull’indebito in materia di contratto di apertura di credito bancario sono dovuti a favore del correntista gli interessi legali dalla messa in mora al saldo con capitalizzazione degli stessi nei termini di cui all’art. 1283 c.c. a far data dalla domanda giudiziale. Trattandosi di un indebito oggettivo e di una obbligazione di valuta è altresì dovuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., che “può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali” (In tal senso Cass. SS.UU. n. 19499/08). (Andrea Massa) (riproduzione riservata)