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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8711 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Firenze, 18 Settembre 2012. .

Azione revocatoria ex articolo 67 comma 1 n. 3 legge fallimentare – Necessità di intendere il concetto di preesistenza non in senso formale o meramente cronologico.


Per affermare che l’ipoteca costituisca una garanzia per debiti preesistenti non scaduti, non basta notare che l'iscrizione ipotecaria venne concretamente eseguita tre giorni dopo, in quanto, ai fini della revocatoria fallimentare, il concetto di contestualità va inteso, non già in senso formale o meramente cronologico, bensì in senso logico, ovvero sostanziale e causale. La minima sfasatura temporale dipende infatti dalle modalità esecutive delle prestazioni contrattuali ed appare in certa misura inevitabile (non è possibile sottoscrivere il contratto e contemporaneamente iscrivere l'ipoteca nei registri immobiliari). (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)