Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8664 - pubb. 18/03/2013

Inammissibilità del concordato preventivo e richiesta di termine per la presentazione di domanda di concordato con riserva

Tribunale Monza, 15 Gennaio 2013. Est. Cinzia Fallo.


Concordato preventivo – Convocazione del debitore per la declaratoria di inammissibilità e la eventuale dichiarazione di fallimento – Richiesta di un termine per la presentazione della domanda di concordato con riserva – Inammissibilità.



La richiesta di termine per presentare domanda di pre-concordato, avanzata all’udienza collegiale fissata per l’eventuale declaratoria di inammissibilità della originaria domanda di concordato e nella quale il debitore è stato convocato per rendere conto dei profili di inammissibilità (eventualmente modificando la proposta) e per l’eventuale e conseguente declaratoria di fallimento, integra uno sviamento dell’iter processuale idoneo a paralizzare ad libitum, in assenza delle condizioni di ammissibilità del concordato originariamente proposto, un eventuale istanza di fallimento del creditore, con conseguente ingiustificato pregiudizio della massa creditoria. (Nella fattispecie, la domanda di concordato era stata presentata nel periodo antecedente all’entrata in vigore del D. L. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo), il quale ha introdotto rilevanti novità nella disciplina del concordato preventivo, tra cui la possibilità per il debitore di presentare la domanda di ammissione “con riserva” e di depositare successivamente il piano e la proposta). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Federico Rolfi


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