Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8489 - pubb. 11/02/2013

Concordato preventivo e attestazione del professionista di mera possibilità o probabilità

Tribunale Firenze, 07 Gennaio 2013. Pres., est. Isabella Mariani.


Concordato preventivo - Attestazione del professionista di cui all'articolo 161 l.f. - Oggetto - Garanzia dei creditori e al giudice sull'esito positivo delle analisi compiute dal debitore - Necessità - Valutazioni di mera possibilità o probabilità - Inammissibilità.



L'attestazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, legge fallimentare, deve offrire garanzia ai creditori, come al giudice, sull'esito positivo delle analisi compiute dal debitore rispetto ai dati aziendali e sulla conseguente verosimile certezza che quanto previsto nel piano possa effettivamente realizzarsi nei modi e tempi proposti. Un'attestazione che esprima valutazioni sulla fattibilità di mera "possibilità" o anche "probabilità" è priva dei requisiti prescritti per legge e deve quindi condurre all'inammissibilità della proposta concordataria, ove il professionista incaricato non provveda a rivederla nel termine all'uopo assegnabile dal tribunale. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


Massimario, art. 161 l. fall.


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