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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7820 - pubb. 24/09/2012.

Concordato preventivo, soddisfazione dei chirografari in percentuale non irrisoria; valutazione del tribunale dell'effettivo valore dei beni ceduti; crisi del mercato immobiliare ed effetti sull'ammissibilità della proposta


Tribunale di Firenze, 27 Luglio 2012. Est. Isabella Mariani.

Concordato preventivo - Pagamento in percentuale non irrisoria dei creditori chirografari - Necessità.

Concordato preventivo - Valutazione del tribunale sulla fattibilità della proposta - Limiti - Condizioni - Valutazione dell'effettiva sussistenza dei dati e della idoneità delle poste attive a soddisfare i creditori chirografari - Necessità.

Concordato preventivo - Valutazione del tribunale della effettiva capacità delle attività cedute a soddisfare i creditori - Rischio di realizzo dei beni immobili in situazione di crisi di mercato.


Tra i requisiti di ammissibilità di una proposta di concordato preventivo vi è la prevedibilità del pagamento in percentuale non irrisoria dei creditori chirografari. Ciò emerge dall'impianto della legge, la quale prevede la possibilità di falcidia delle classi dei creditori ma non la loro pretermissione e rimanda l'approvazione del concordato proprio al voto dei creditori chirografari. (Antonio Pezzano) (riproduzione riservata)

Al tribunale non compete il giudizio sulla fattibilità in concreto del concordato preventivo, quel giudizio prognostico sull’effettiva capacità delle attività cedute a far fronte al passivo; il giudice è, tuttavia, tenuto a verificare l’effettiva sussistenza di tali dati e la loro idoneità a soddisfare almeno in minima parte i creditori chirografari. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che buona parte del valore attribuito agli immobili non fosse effettivamente realizzabile ed ha altresì sottolineato l'omissione nella proposta delle poste attive ricavabili da azioni recuperatoria e revocatorie di atti di cessione d’immobili e partecipazioni). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel compiere la valutazione dell'effettiva capacità delle attività cedute a soddisfare i creditori del concordato, il tribunale non può ignorare il rischio di realizzo dei beni immobili derivante dalle attuali condizioni di crisi del mercato, le quali fanno transitare l'alea da un profilo di fattibilità ad un profilo di ammissibilità, posto che il rischio in questione costituisce un dato oggettivo. (Antonio Pezzano - Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 162 l. fall.


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