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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7753 - pubb. 10/09/2012.

Processo esecutivo, rilievo d'ufficio dell'incompetenza del giudice e competenza nel caso di più immobili non collegati situati in diverse circoscrizioni


Tribunale di Monza, 24 Luglio 2012. Est. Silvia Giani.

Espropriazione forzata - Procedimento - Rilievo dell'incompetenza per territorio inderogabile ex articolo 28 c.p.c. - Non oltre l'udienza di trattazione di cui all'articolo 183 c.p.c. - Applicabilità al procedimento esecutivo - Esclusione.

Espropriazione forzata - Individuazione del giudice competente - Immobile ricadente in diverse circoscrizioni - Competenza di ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una delle porzioni del bene.

Espropriazione forzata - Individuazione del giudice competente - Immobile ricadente in diverse circoscrizioni - Immobili non collegati che si trovano in circoscrizioni diverse - Applicazione del criterio di cui al combinato disposto degli articoli 26 e 21 c.p.c. - Esclusione.


Nell'ambito del procedimento esecutivo appare preferibile ritenere non applicabile la disposizione che nel giudizio di cognizione consente al giudice il rilievo dell’incompetenza per territorio inderogabile di cui all'articolo 28 c.p.c. non oltre l'udienza di trattazione di cui all'articolo 183 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla stregua del combinato disposto degli articoli 26 e 21 c.p.c. è pacifico che, abrogato il criterio dell'immobile soggetto al maggior tributo verso lo Stato, il quale individuava un unico giudice come territorialmente competente, la competenza territoriale è attribuita, per l'ipotesi in cui il medesimo immobile ricada in diverse circoscrizioni, ad ogni giudice nella cui circoscrizione si trovi una delle porzioni del bene. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 21 c.p.c., nel prevedere la competenza alternativa del luogo in cui si trova una parte del bene, si riferisce espressamente all'immobile “compreso in più circoscrizioni giudiziarie” e quindi non pare potersi estendere all'ipotesi di più beni immobili, non collegati, che si trovino in circoscrizioni diverse, ma piuttosto solo al caso dell'immobile composto da più parti, situate in luoghi ricadenti in circoscrizioni giudiziarie diverse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 21 c.p.c.

Massimario, art. 26 c.p.c.

Massimario, art. 28 c.p.c.

Massimario, art. 183 c.p.c.


Il testo integrale