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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7710 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Monza, 10 Luglio 2012. Est. Silvia Giani.

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Domanda di concordato preventivo con riserva - Inapplicabilità ratione temporis.


La domanda di concordato preventivo con riserva prevista dal comma 6 dell'articolo 161, legge fallimentare è applicabile alle procedure di concordato preventivo introdotte dal trentesimo giorno successivo a quello della legge di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83. (Nel caso di specie, il debitore aveva presentato la domanda di concordato, peraltro avanti al tribunale incompetente, nel corso del procedimento per dichiarazione di fallimento). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)