Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6759 - pubb. 13/12/2011

Danni causati da cani randagi e individuazione del soggetto pubblico responsabile; danno non patrimoniale per la perdita di un animale

Tribunale Bari, 22 Novembre 2011. Est. De Palma.


Randagismo - Individuazione del soggetto pubblico responsabile - Individuazione degli organi pubblici addetti - Verifica di comportamenti commissivi o omissivi colposi.

Perdita di animale - Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Violazione del diritto di proprietà - Onere della prova.



In tema di danni causati da cani randagi, per l’individuazione del soggetto pubblico responsabile (Comune ovvero Asl) si deve avere riguardo alla normativa regionale che disciplina la prevenzione del fenomeno del randagismo e stabilire conseguentemente su quali organi pubblici gravino le funzioni in questione e comunque come tali funzioni vengono ripartite. Una volta stabiliti, in applicazione della disciplina regionale vigente, i rispettivi compiti, è possibile, tenendo presente il caso concreto, verificare la sussistenza di comportamenti commissivi o omissivi colposi di uno o dell’altro ente ovvero di entrambi, nei limiti delle rispettive competenze. (Michele De Palma) (riproduzione riservata)

Va riconosciuta la risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita di un animale d'affezione (nella specie, cane), trattandosi di violazione del diritto di proprietà, rientrante nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, purché venga allegata e provata la sussistenza di un rapporto consolidato tra il proprietario e l'animale. (Michele De Palma) (riproduzione riservata)


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