Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 5735 - pubb. 27/06/2011

Sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., valutazione di probabile fondatezza dell'opposizione e gravi motivi

Tribunale Firenze, 16 Giugno 2011. Est. Delle Vergini.


Opposizione a decreto ingiuntivo – Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto – Gravi motivi – Natura.



Anche in sede di richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'art. 649 c.p.c. il giudice dell’opposizione è tenuto a procedere all’esame della fondatezza dell’opposizione nei medesimi termini di cui all’art. 648 c.p.c al fine di evitare di sospendere dapprima la provvisoria esecuzione e di doverla poi riconcedere, con pregiudizio sia delle esigenze di celerità del rito monitorio sia della certezza delle situazioni giuridiche. (Nunzio Salice) (riproduzione riservata)
 
Ad integrare i gravi motivi ex art. 649 c.p.c. è sufficiente una valutazione di probabile fondatezza delle ragioni di opposizione, senza che sia necessario al contempo verificare se il creditore possa, all’esito della lite, far fronte ad eventuali obblighi di natura restitutoria; né al medesimo fine è necessario far discendere diverse conclusioni dall’ammontare dell’importo che appare dovuto o non dovuto o comunque dalle condizioni economico-patrimoniali delle parti. (Nunzio Salice) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Nunzio Salice


Massimario, art. 649 c.p.c.


Il testo integrale


 


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