Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3183 - pubb. 28/02/2011

Titolo esecutivo europeo, insindacabilità da parte del giudice dello stato membro, omessa notifica e opposizione agli atti esecutivi

Tribunale Monza, 01 Febbraio 2010. Est. Silvia Giani.


Titolo esecutivo europeo - Questioni inerenti la concessione del titolo - Sindacabilità da parte del giudice dello stato membro in cui è richiesta l'esecuzione - Esclusione.

Titolo esecutivo europeo - Spedizione in forma esecutiva nel paese dello stato di esecuzione - Esclusione - Rilievo della omessa notifica del certificato esecutivo europeo - Deducibilità - Opposizione agli atti esecutivi.



A fronte della documentata esistenza del certificato di titolo esecutivo europeo, l'eventuale errore nella sua concessione non può essere sindacato dal giudice dello stato in cui è richiesta l'esecuzione ma solo dal giudice dello stato in cui la decisione è stata resa, promuovendo l'istanza di revoca del titolo. Pertanto, in presenza di tale titolo, è abolito l’exequatur e la decisione giudiziaria, certificata come titolo esecutivo europeo nello stato membro d'origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi del Reg. n. 44/2001. Ne consegue che il giudice dello stato membro non potrà sindacare la sussistenza o meno delle condizioni perché il credito possa essere considerato "non contestato" (art. 3, Reg. CE 806/2004). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Premesso che la presenza del titolo esecutivo europeo esclude la necessità di provvedere alla spedizione del titolo in forma esecutiva nel paese dello stato di esecuzione, si deve ritenere che la mancata notificazione del certificato esecutivo europeo non costituisce motivo di opposizione al precetto, bensì di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 474 c.p.c.


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