Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26087 - pubb. 26/10/2021

Legittimità delle clausole convenzionali che disciplinano la risoluzione anticipata del contratto di leasing

Tribunale Milano, 13 Ottobre 2021. Est. Filippi.


Leasing – Art. 1526 c.c. – Clausole contrattuali

Decreto di esecutività dello stato passivo – Efficacia endofallimentare – Compensazione – Art. 56 L.F.



Nei contratti di leasing sono legittime le clausole contrattuali che prevedono il diritto per la concedente, in caso di risoluzione anticipata del contratto, di pretendere la restituzione del bene, l’acquisizione dei canoni corrisposti, il pagamento dei canoni scaduti, degli interessi e delle spese e la liquidazione anticipata del danno anche attraverso la corresponsione dei canoni a scadere attualizzati purché venga portato in detrazione quanto il concedente abbia conseguito dalla vendita o riallocazione del bene. La legittimità di tali clausole – che non sono in contrasto con la ratio dell’art. 1526 cc - è stata sancita anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 2061/21.

Il decreto di esecutività dello stato passivo ha un’efficacia meramente endo fallimentare, ne consegue che la parte convenuta dalla Curatela ha diritto di opporre in compensazione, ai sensi dell’articolo 56 legge fallimentare, con il debito verso il fallito i crediti che vanta verso lo stesso anche non scaduti prima della dichiarazione di fallimento e anche qualora di tali crediti non abbia preventivamente chiesto l’ammissione al passivo (Cass. Civ. 287/2009 Cass. Civ. 18223/2002). (Maria Beretta) (Andrea Maulucci) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Maria Beretta e Andrea Maulucci




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