Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26047 - pubb. 15/10/2021

Presupposti per l’adozione dell’invito ad esibire presso gli uffici di polizia il certificato di assicurazione della responsabilità civile verso terzi

Tribunale Verona, 11 Marzo 2021. Est. Vaccari.


Verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 180, comma 8, C.d.S. - Necessità di inserirvi, a pena di illegittimità, il riferimento all’impossibilità di accedere alle banche dati per controllare il possesso del certificato di assicurazione da parte del proprietario dei veicolo controllato - Sussistenza



A seguito dell’entrata in vigore, a decorrere dal 18 ottobre 2015, della previsione (art. 31 del D.L. 1/2012 convertito con la legge 27/2012) che ha avviato il procedimento di dematerializzazione del contrassegno cartaceo di assicurazione, il potere dell’autorità di polizia di invitare l’interessato ad esibire, entro un congruo termine, il certificato di assicurazione di cui non sia stato in possesso al momento del controllo è limitato al caso in cui, durante il controllo medesimo, non sia stato possibile, per qualsiasi motivo (dispositivi scarichi, sistema informativo inaccessibile o in manutenzione, ecc.), per i verbalizzanti accedere al data base nazionale per verificare i dati di polizza e adottare i provvedimenti conseguenti, compreso il sequestro del veicolo, nel caso in cui essa risulti inesistente.

Da ciò con segue che il mancato riferimento, nel verbale di contestazione della violazione dell’art. 180, comma 8, C.d.S., della impossibilità di accedere alle banche dati, si traduce in un difetto di motivazione del provvedimento (l’ordine di esibizione), e quindi nella sua illegittimità, con l’ulteriore conseguenza che esso va disapplicato e che va esclusa la sussistenza dell’illecito. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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