Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25839 - pubb. 07/09/2021

Cessazione dell’incarico di amministratore condominiale ed obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione all'amministratore subentrante

Cassazione civile, sez. VI, 24 Giugno 2021, n. 18185. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.


Cessazione dell’incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Mancata nomina del nuovo amministratore - Irrilevanza -  Conseguenze - Consegna al singolo condomino che ne faccia richiesta - Fondamento



L'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio - ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini e potendosi presumere che l'istanza di uno di essi interessi egualmente tutti gli altri, in quanto affare agli stessi comune. (massima ufficiale)


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