Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25606 - pubb. 12/04/2020

Il conflitto tra terzi creditori e pretesta statuale deve essere risolto qualificando l’acquisto in capo allo Stato come a titolo derivativo e non originario

Tribunale Bari, 12 Marzo 2020. Est. Cutolo.


Espropriazione immobiliare



Va esclusa la possibilità di applicare in via analogica le norme del Codice antimafia per difetto dell’eadem ratio con riguardo alle confische ex art. 44, d.p.r. n. 380 del 2001; piuttosto, il conflitto tra terzi creditori e pretesta statuale, determinato dall’insistenza sul medesimo bene di un sequestro penale ex art. 321 c.p.p. o di una confisca, ma non definitiva, e di un pignoramento, deve essere risolto qualificando l’acquisto in capo allo Stato come a titolo derivativo e non originario, con correlata salvezza dei diritti reali di garanzia vantati dai terzi e anteriori rispetto alla misura reale penale, in base al principio dell’ordo temporalis delle formalità pregiudizievoli, con l’importante temperamento della imprescindibile verifica della buona fede del terzo creditore in sede penale, accertamento da compiersi a ogni modo solo a seguito del provvedimento ablativo definitivo e che comunque interessa il profilo distributivo e non anche quello della vendibilità del bene. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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