Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25437 - pubb. 10/06/2021

Va rigettata l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie quando la banca convenuta non abbia fornito ex art. 119 TUB al cliente copia dei contratti che gli avrebbero consentito di provare la natura ripristinatoria delle rimesse

Tribunale Roma, 25 Maggio 2021. Est. Centofanti.


Mancata consegna dei contratti ex art. 119 TUB – Rigetto dell’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie



Qualora l’attore in accertamento negativo del credito abbia vanamente chiesto ex art. 119 (legittimamente in corso di giudizio) copia dei contratti e degli estratti conto, non può trovare accoglimento la doglianza della banca convenuta per la quale parte attrice non ha depositato la documentazione contrattuale e contabile essendo evidente che, proprio per fatto imputabile banca medesima, non è stato posto in condizione di assolvere all’onere probatorio; tanto più quando la banca abbia omesso di produrre detta documentazione nel corso del giudizio, allegando –del tutto infondatamente, dato che il limite del decennio è riferito alla conservazione dei documenti inerenti alle singole operazioni – che non fosse tenuta a conservare i documenti contrattuali anteriori di un decennio alla data di proposizione dell’istanza.
Circa l’onere probatorio, “… eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 2660 del 30/01/2019); posto che il correntista attore si è trovato nella condizione di non potere produrre in atti i contratti costitutivi dei rapporti (di conto corrente e di affidamento) in ragione del comportamento della stessa banca convenuta, ne consegue che non possano ritenersi su di lui gravanti le conseguenze del difetto di prova dell’esistenza di affidamenti sui conti correnti sui quali siano state operate le rimesse della cui natura ripristinatoria o solutoria si discute; per tali motivi deve respingersi l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Il fideiussore e il garante autonomo possono sempre eccepire la violazione di norme imperative di cui sia afflitto il rapporto garantito (ex multis Cass. S.U. 3947/2010 e Cass. 371/2018). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



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