Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24709 - pubb. 07/01/2021

Misure alternative alla detenzione ed effetti della successiva rinuncia alla domanda da parte dell'interessato

Tribunale Torino, 22 Dicembre 2020. Pres., est. Vignera.


Istituti di prevenzione e di pena - Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Soggetto detenuto - Richiesta dell'interessato - Necessità - Esclusione - Conseguenze (l. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, artt. 47 ss., 57, 71; cod. proc. pen., art. 677)



Poiché le misure alternative alla detenzione possono essere concesse al condannato detenuto anche di ufficio, la successiva rinuncia alla domanda da parte dell’interessato non preclude alla magistratura di sorveglianza di verificare se sussistono comunque i presupposti per la concessione di una misura anche diversa da quella originariamente richiesta dal detenuto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



N. 2020/3515 SIUS

N. 2019/2132 SIEP Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino

N. 2020/5409 Reg.  Ordinanze

 

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

PER IL DISTRETTO DELLA CORTE D’APPELLO DI TORINO

composto da:

1) Dott. Giuseppe Vignera  - Presidente est.

2) Dott. Stefania Bologna - Magistrato di sorveglianza

3) Dott. Emanuela Berta - Esperto componente

4) Dott. Paola Finzi - Esperto componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di R. S., nato a Torino il XXX, attualmente detenuto nella Casa circondariale di Biella, difeso dagli Avv.ti XXXX del Foro di Torino (di fiducia), nel procedimento di sorveglianza avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione.

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1.- Va osservato preliminarmente che la rinuncia alla domanda fatta dal R. è stata depositata il 16 dicembre 2020: quando l’istruttoria era stata completamente espletata ed il Tribunale disponeva di tutti gli elementi valutativi (relazione dell’esperto psicologo ex art. 80 O.P., relazione comportamentale, indagine socio- familiare dell’UEPE, informazioni delle Forze dell’Ordine e accertamenti dell’Ispettorato del lavoro).

Orbene!

La superiore rinuncia non impedisce al Tribunale di verificare comunque se sussistono i presupposti per la concessione al R. di una misura alternativa.

Ed invero:

-         trattandosi di condannato detenuto, è dovere del Tribunale di sorveglianza, una volta (come nella fattispecie) espletata l’intera istruttoria, compiere quella verifica;

-         ciò è vieppiù vero se si considera che in tema di concessione di misure alternative alla detenzione l’iniziativa della magistratura di sorveglianza non è subordinata alla richiesta dell’interessato (v. espressamente in tal senso Cass. pen., Sez. I, ordinanza 14 luglio 1978 n. 1808, Curcio, Rv. 140118; per l’affermazione dello stesso principio v. pure Cass. pen., Sez. I, ordinanza 5 giugno 1978 n. 1459, Franco, Rv. 139954: (“Il principio ‘ne procedat iudex ex officio’ non vige in materia di misure alternative alla detenzione in quanto, mentre l'art. 57 ordin.  penit. indica i soggetti e gli organi legittimati a richiederle o a proporle, il successivo art 71 conferisce, sia pure incidentalmente, alla Sezione di sorveglianza la facoltà di provvedere di ufficio”);

-         la “attivazione” officiosa dei procedimenti di sorveglianza rispetto ai condannati detenuti trova implicita conferma nell’art. 677, comma 1, c.p.p. nella parte in cui parla di “inizio di ufficio del procedimento”;

-         proprio le allegazioni dei difensori (la concessione di misura alternativa da parte di questo Tribunale ad altri due coimputati del R. e la implicitamente dedotta incompatibilità della carcerazione con la patologia oculistica del detenuto) rendono doveroso verificare ex officio  se sussistono le condizioni per la concessione di una misura alternativa, anche diversa da quella espressamente richiesta [quanto alla semilibertà cfr. Cass. pen., Sez. I sentenza 21 aprile 1997 n. 2873, Basso, Rv. 207676 (“A fronte di una richiesta del condannato di misura alternativa alla detenzione, legittimamente il giudice di sorveglianza applica di ufficio una misura alternativa di minore portata: nella specie, regime di semilibertà in luogo del richiesto affidamento in prova al servizio sociale”); e quanto alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, O.P. v. Cass. pen., Sez. I, sentenza 19 marzo 2001 n. 20480, Frasso, Rv. 219567 (“Nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146  e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen., può applicare, ex officio ed indipendentemente da una richiesta in tal senso dell'interessato, la misura della detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della salute, e le esigenze della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica”)].

 

2.- R. S. sta scontando una pena di anni 4, mesi 6 di reclusione applicatagli ex art. 444 c.p.p. per concorso in tentata fabbricazione di arma clandestina, per concorso nella produzione di sostanza venefica e per concorso in due tentati omicidi premeditati ed aggravati (reati commessi nel settembre 2018, l’11 novembre 2018 ed il 21 dicembre 2018).

Più esattamente il R. ed altri 3 correi (tutti con competenze informatiche ed uno con competenze chimiche):

-         compivano atti idonei diretti in modo univoco a fabbricare un’arma da sparo clandestina, effettuando un ordine on-line ad una piattaforma olandese avente ad oggetto le parti meccaniche di una pistola modello “Liberator” ([1]) da assemblare e non ricevendo i pezzi perchè venivano denunciati ai Carabinieri da una collaboratore della piattaforma stessa: in Torino nel mese di settembre 2018;

-         compivano atti idonei diretti in modo univoco a cagionare la morte di un uomo (legato sentimentalmente ad una donna di cui il R. si era invaghito), somministrandogli durante una riunione conviviale in un circolo di “XXXX”  un veleno (ricina “autoprodotta” da uno dei correi) versato in un cocktail a base di vodka e non realizzandosi l’evento sol perché la sostanza tossica non si diluiva completamente in quanto mescolata con un liquido a forte base alcolica (ragione per la quale venivano provocati alla vittima solo disturbi digestivi): in Torino l’11 novembre 2018;

-         fallito il suindicato tentativo omicidiario, compivano nuovamente atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte dello stesso uomo tramite la inalazione di un veleno (ricina “autoprodotta” da uno dei correi), che avrebbe dovuto essere nebulizzata contro la vittima designata con l’uso di una pistola ad acqua “caricata” con la sostanza tossica, non realizzandosi l’evento per l’intervento del personale del ROS di Torino, che fermava il R. ed i complici mentre si recavano nel luogo dell’agguato: in Torino il 21 dicembre 2018;

-         producevano e detenevano un composto tossico (ricina) presente nella tabella 1 allegata alla Convenzione di Parigi sulla messa al bando delle armi chimiche: reato accertato in Bra il 21 dicembre 2018.

L’espiazione della pena è iniziata il 3 aprile 2019 (con l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere) e, a seguito delle detrazioni di pena concesse a titolo di liberazione anticipata, terminerà il 4 luglio 2023.

Con istanza depositata tramite i difensori il 6 luglio 2020 il detenuto ha chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale, deducendo:

-         la sua giovane età e l’assenza di precedenti;

-         la regolarità della sua condotta penitenziaria;

-  il sostegno dei genitori, disponibili pure ad accoglierlo nella casa familiare;

-      un’offerta lavorativa da parte della “XXXX SRL” con sede operativa in Torino per lo svolgimento delle mansioni di programmatore off-line di macchine di misura;

-  l’effettuazione di una “offerta reale” di risarcimento del danno a favore della persona offesa (si precisa in questa sede che non trattasi di una “offerta reale” in senso proprio perché non è stata eseguita nei modi e nelle forme previste dagli artt. 1206 ss. cod. civ.: allegata all’istanza, invero, è soltanto una lettera datata 27 giugno 2019 ed indirizzata al legale della vittima con allegato un assegno circolare di euro 5.000, con la quale il R. dichiara di essere pentito “per quanto accaduto, frutto anche di un momento particolare della mia vita che purtroppo mi ha allontanato dai valori morali ricevuti da i miei genitori”: affermazioni, codeste, sulle quali si richiama l’attenzione per comparale con le risultanze della relazione dell’Esperto psicologo ex art. 80 O.P., di cui si parlerà in seguito);

-         l’avvenuta concessione ad uno dei coimputati della stessa misura in virtù di ordinanza emessa il 3 giugno 2020 da questo Tribunale;

-         di essere affetto da una seria patologia oculare implicante la necessità di visite specialistiche [allegata all’istanza è una dichiarazione datata 5 giugno 2019 proveniente da tale Dr. R. D. (specialista in oftalmologia), attestante che il R., visitato il 21 febbraio 2019, è risultato affetto da sospetto cheratocono e da sindrome di Riegel, necessitando conseguentemente di controlli presso in un centro specializzato per tali patologie e precisando che “il cheratocono in questa fascia di età può essere caratterizzato da una rapida evoluzione fino a dovere eseguire un trapianto corneale”).

Relativamente alla “offerta reale” suindicata, si fa presente che dalla motivazione della sentenza in esecuzione (di data successiva: 7 ottobre 2019) non risulta la concessione dell’attenuante ex art. 61, n. 6, c.p. e che la motivazione stessa non fa menzione di risarcimenti in alcuna delle sue parti.

La Questura di Torino il 7 novembre 2020, oltre a “ricapitolare” i fatti accertati con la sentenza in esecuzione, ha:

-         riferito che l’abitazione indicata per l’esecuzione della misura non presenta criticità;

-         evidenziato che, oltre a quella relativa ai fatti accertati con la sentenza in esecuzione, esistono a carico della persona altre 2 segnalazioni: 1) l’8 marzo 2018 deferito in stato di libertà per violazione dell’art. 18 TULPS (promozione di riunione in luogo pubblico senza il prescritto avviso al Questore); 2) il 20 marzo 2018 deferito per violazione dell’art. 347 c.p. (usurpazione di funzioni pubbliche), dell’art. 610 c.p. (violenza privata) e del1’art. 8 TULPS a seguito di indagini svolte dalla DIGOS di Torino su fatti avvenuti il 24 febbraio 2018 “allorchè alcuni militanti di ‘XXXX’, indossanti pettorine rosse con il logo del predetto movimento di estrema destra, avevano effettuato una estemporanea iniziativa presso il mercato rionale di Chivasso (TO), allontanando i parcheggiatori abusivi che ivi stazionavano”;

-         desunto dai fatti e dalle segnalazioni suindicate che “la persona in esame si è mostrata socialmente pericolosa con una spiccata indole a delinquere”.

Dalla relazione comportamentale della Casa circondariale di Alessandria risulta che:

-         arrestato il 3 aprile 2019, il R. ha fatto ingresso nell’Istituto alessandrino il 30 dicembre 2019 proveniente dalla Casa circondariale di Torino;

-         la condotta è stata regolare;

-         non è stata espletata alcuna attività lavorativa o trattamentale;

-         il 22 agosto 2020 è stato trasferito alla Casa circondariale di Biella.

Dalla relazione comportamentale della Casa circondariale di Biella in data 12 novembre 2020 risulta che:

-         la condotta è stata regolare;

-         il soggetto ha accettato di essere inserito nel progetto “Sportello lavoro carcere” promosso dalla Regione Piemonte “con l’intento di rinforzare la percezione e le competenze dl lavoratore secondo le proprie specificità”;

-         è stata disposta l’osservazione scientifica della personalità, non ancora conclusa.

Allegata a quest’ultima relazione comportamentale è quella dell’Esperto psicologo ex art. 80 O.P. portante la data del 16 novembre 2020, da cui risulta quanto segue:

-         la famiglia, pur non condividendo le sue scelte devianti, rappresenta una fonte di sostegno per il detenuto;

-         quest’ultimo esprime il desiderio di sperimentarsi in attività lavorative e trattamentali;

-         la narrazione relativa al reato ed alla storia della sua vita appare deficitaria;

-         in particolare, la narrazione relativa al reato “lascia sullo sfondo l’espressione di emozioni e vissuti, evidenziando i meccanismi difensivi di annullamento ed evitamento”;

-         la riflessione sui pensieri che lo hanno spinto al reato e la valutazione delle conseguenze delle sue azioni devianti appare confusiva, rendendo necessario prima un lavoro di riconoscimento delle proprie responsabilità e dei comportamenti devianti attuati”.

Così conclude: “La scrivente sottolinea l’importanza di continuare il percorso osservativo al fine di sviluppare, attraverso il dialogo e il sostegno psicologico specifico, un approfondimento critico delle scelte devianti intraprese e un’attenzione specifica al proprio vissuto emotivo”.

L’Ispettorato del lavoro di Torino ha accertato l’effettività della risorsa lavorativa rappresentata nell’istanza, la solidità economico-finanziaria del datore di lavoro e la regolarità della sua posizione contributiva.

La difesa ha in data 19 novembre 2020 depositato memoria, cui è allegata ordinanza con la quale questo Tribunale in data 14 luglio 2020 ha concesso la misura ex art. 47 O.P. ad un altro dei coimputati del R.

L’UEPE di Torino, oltre a circostanze già note (le problematiche oculistiche del R., la c.d. offerta reale di risarcimento, la lettera di scuse alla vittima e la disponibilità della ditta “offerente lavoro” ad assumere il condannato) di “rilevante” ha riferito quanto segue:

-         i genitori si sono dimostrati pienamente disponibili a sostenere il soggetto;

-         rispetto alla frequentazione del Circolo di XXXX da parte del figlio, i genitori stessi “gli avevano palesato la loro disapprovazione, ma S. non aveva condiviso il loro punto di vista”;

-         tuttavia, “la madre di S. riferisce che il figlio, già alcune settimane prima che emergesse la vicenda di reato, aveva fatto intendere che si voleva allontanare dal contesto in cui si era inserito”.

 

3.- Nella fattispecie non può essere concessa alcuna misura alternativa alla detenzione.

Invero:

-         i reati accertati con la sentenza in esecuzione risalgono ad epoca recente;

-         l’interruzione delle attività delittuose (caratterizzate da una progressione di condotte criminose sempre più “sofisticate” nella loro offensività in funzione della realizzazione della finalità omicidiaria perseguita) non è avvenuta per “spontanea desistenza”, ma solo a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine sul luogo dell’ultimo agguato teso alla vittima predestinata;

-         le modalità esecutive dei reati accertati con la sentenza in esecuzione rivelano una “eccezionalmente elevata” capacità criminale del soggetto e del gruppo dei suoi complici (capaci di “autofabbricare” pistole e “autoprodurre” veleni assimilati alle armi chimiche) e un dolo di “eccezionale intensità” (avendo il soggetto persistito nel suo proposito omicidiario dopo il fallimento del primo tentativo di sopprimere la “vittima predestinata” con la somministrazione di ricina in un cocktail, escogitando  un sistema ancor più “sicuro”: l’inalazione “coatta” di veleno);

-         il movente dell’omicidio (il “volere per sé” una donna legata sentimentalmente ad un altro uomo, ricorrendo persino alla soppressione di quest’ultimo per “appropriarsene”) e/o il fatto costituente l’oggetto della suindicata segnalazione del 20 marzo 2018 (lo sgombero con metodi “paramilitari” dei parcheggiatori abusivi dal mercato rionale di Chivasso) e/o la stessa area “culturale” di appartenenza del soggetto [quella di “XXXX” ([2])] rivelano la presenza nel R. di una weltanschauung [che l’osservazione psicologica intramuraria verificherà se ispirata da una più o meno corretta interpretazione dello “io voglio” del “superuomo”  di F. Nietzsche ([3])] incentrata su una pretesa “supremazia etica dell’io e del gruppo dei pari”, che li rende “sovrani” nei confronti degli altri e titolari come tali di una sorta di diritto alla realizzazione dei propri  desiderata: realizzazione che (costituendo l’oggetto di un preteso diritto) può conseguirsi con qualsiasi mezzo, compresa … l’eliminazione fisica di chi viene considerato un “ostacolo”.

A fronte di una personalità così “inquietantemente antisociale” e stante la totale assenza di revisione critica evidenziata nella suindicata relazione dell’Esperto psicologo ex art. 80 O.P. (totale assenza di revisione critica che fa apparire “meramente strumentale ed esclusivamente preordinata al conseguimento di benefici penitenziari” la “dichiarazione di pentimento” fatta nella lettera allegata all’istanza introduttiva del presente procedimento), va senz’altro condivisa la  conclusione dello stesso Esperto psicologo: “l’importanza di continuare il percorso osservativo al fine di sviluppare, attraverso il dialogo e il sostegno psicologico specifico, un approfondimento critico delle scelte devianti intraprese e un’attenzione specifica al proprio vissuto emotivo”.

Ed invero, allo stato la prosecuzione dell’osservazione intramuraria rappresenta l’unico strumento per consentire (quanto meno) l’avvio da parte del R. di un percorso di introiezione della più elementare delle regole delle convivenza sociale: regola incentrata sul “rispetto della vita, dei beni, dei sentimenti e delle idee altrui”.

Quanto precede rende superfluo evidenziare che:

-         le rappresentate patologie oculistiche del soggetto possono essere agevolmente gestite in ambito penitenziario con le visite e/o i ricoveri in luoghi esterni di cura ex art. 11 O.P. (ivi compreso un suo eventuale ricovero per il trapianto di cornea, che peraltro allo stato è del tutto ipotetico): come del resto si desume dall’acquisito “elenco procedimenti per soggetto”, da cui risulta che durante le carcerazioni a Torino e ad Alessandria il R. ha effettuato diversi trasferimenti in luogo esterno di cura per l’effettuazione di viste specialistiche;

-         irrilevanti in questa sede sono le invocate ordinanza emesse da questo Tribunale il 3 giugno 2020 ed il 14 luglio 2020 (con le quali sono state concesse a due dei coimputati le misure ex art. 47 O.P.) non solo perché notoriamente nel nostro ordinamento non sono “vincolanti” neppure le pronunce delle … Sezioni Unite della Corte di cassazione ([4]), ma anche perché le fattispecie esaminate in quelle ordinanze presentano (diversamente da quanto dedotto dai difensori) caratteristiche “individualizzanti” assai significative (in particolare, una buona revisione critica delle condotte delittuose, una volontà di cambiamento e l’avvenuto svolgimento di attività trattamentali) che sono invece totalmente assenti  nel caso oggi sub iudice.


 

 

P.Q.M.

 

 

dichiara che allo stato non può essere concessa a R. S. alcuna misura alternativa.

 

Torino, 22 dicembre 2020

 

 

Il Presidente estensore

Dr. Giuseppe Vignera

 


[1] Sulle caratteristiche di questa arma v. https://www.focus.it/tecnologia/tecno-prodotti/liberator-prima-pistola-stampata-3d-funzionante: Liberator, battezzato in onore di un modello prodotto negli States durante la Seconda Guerra Mondiale per la resistenza francese, si differenzia dall’originale perché è assemblato a partire da 15 elementi in plastica realizzati dalla stampante Stratasys Dimension SST 3D in vendita a circa 8.000 dollari (circa 6.100 euro). Le uniche eccezioni sono le munizioni calibro .380 - un altro formato la manderebbe in mille pezzi - e una comunissima vite che funge da percussore. Arma invisibile: come giustamente ha fatto notare Steve Israel, mebro del Congresso degli Stati Uniti, è un’arma che passa indisturbata i metal detector. Il sogno di tutti i terroristi e i criminali del mondo”.

[2] Sulla “simpatia” di “XXXX”  nei confronti di F. Nietzsche v. XXXX.

[3] Trattasi, più esattamente, della seconda delle tre metamorfosi dello spirito del “superuomo” nietzschiano : quella del “leone”, che deve liberare l’io dai “vecchi valori” per dare spazio a quelli “nuovi” da creare.

Sulla “simpatia” di “XXXX”  nei confronti del pensiero nietzschiano v. la nota precedente.

[4] V.  Corte cost., sentenza 12 ottobre 2012 n. 230, nella cui motivazione sta icasticamente scritto quanto segue:  “L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite ‘aspira’ indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma … si tratta di connotati solo ‘tendenziali’, in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente ‘persuasivo’. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle Sezioni singole, come in più occasioni è infatti accaduto … Questa Corte ha comunque rimarcato che, pure in presenza di un orientamento giurisprudenziale che abbia acquisito i caratteri del «diritto vivente», il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non già l’obbligo di uniformarsi ad esso (sentenza n. 91 del 2004)”.