Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2426 - pubb. 02/11/2010

Procedimento monitorio, riduzione del termine di comparizione, valore dell'interpretazione proposta dalle sezioni unite e non condivisibilità della soluzione

Tribunale Padova, 21 Ottobre 2010. Est. Paola Di Francesco.


Procedimento civile – Valore vincolante delle decisioni del giudice di legittimità – Esclusione – Efficacia meramente persuasiva del precedente.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Termine di costituzione dell'opponente – Decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19246 del 2010 – Riduzione alla metà – Questione affrontata in obiter dictum – Estraneità alla ratio decidendi.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Termine di costituzione dell'opponente – Decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19246 del 2010 – Riduzione alla metà – Compressione del diritto di difesa del convenuto opposto – Esclusione – Esigenze di coerenza sistematica – Esclusione non condivisibilità dell'interpretazione proposta.



Nell'ordinamento giuridico italiano le decisioni del giudice di legittimità non assumono un decisivo valore vincolante, posto che l'esercizio nomofilattico è demandato all'efficacia meramente persuasiva del precedente e dunque alla plausibilità dell'orientamento in esso espresso. (fb) (riproduzione riservata)

Con riferimento alla decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19246 del 2010, in tema di riduzione alla metà del termine di costituzione dell'attore opponente anche nei casi in cui questi non abbia assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello ordinario, fermo restando il principio secondo il quale le decisioni del giudice di legittimità non hanno valore vincolante paragonabile allo jus superveniens, va rilevato che, in ogni caso, la questione di cui si discute è contenuta in un obiter dictum che essendo estranea alla ratio decidendi non concorre ad enucleare la regola di diritto. (fb) (riproduzione riservata)

Non è condivisibile la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19246 del 2010 in tema di riduzione alla metà del termine di costituzione dell'attore opponente anche nei casi in cui questi non abbia assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Consentire, infatti, al opponente di costituirsi entro 10 giorni dalla notificazione dell'atto di opposizione, anziché nel termine dimidiato, non determina alcuna apprezzabile compressione del diritto di difesa del convenuto opposto, a fronte dell'eccessivo e ingiustificato onere che verrebbe, invece, a gravare sull’opponente, nel caso in cui il termine a comparire assegnato all’opposto non sia inferiore a novanta giorni. In definitiva, è possibile affermare che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la funzione acceleratoria del corso del giudizio è giustamente assegnata unicamente alla riduzione a metà del termine di comparizione sicché non si ravvisano né “esigenze di coerenza sistematica”, nè esigenze “pratiche” per discostarsi dall'indirizzo costantemente seguito dai giudici di legittimità fino alla citata recente pronuncia delle Sezioni Unite. (fb) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Biagio Pignatelli


Massimario, art. 645 c.p.c.


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