Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24155 - pubb. 11/09/2020

Concordato fallimentare: legittimazione all’opposizione all’omologazione, valutazione dei cespiti da parte del giudice e controllo di legalità

Appello Bologna, 15 Gennaio 2020. Pres. Anna De Cristofaro. Est. Guernelli.


Concordato fallimentare - Omologazione - Opposizione – legittimazione all’opposizione

Concordato fallimentare - Omologazione - Opposizione – legittimazione all’opposizione

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato fallimentare - In genere - Attivo fallimentare - Omologazione del concordato - Valutazione dei cespiti da parte del giudice - Contenuto - Finalità - Richiamo alla perizia allegata alla procedura esecutiva immobiliare - Ammissibilità - Stima inferiore a quella di C.T.U. - Irrilevanza – Condizioni

Fallimento - Concordato fallimentare - Omologazione del concordato - Poteri del tribunale - Individuazione



È preclusa la legittimazione all’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare al creditore che non faccia pervenire la sua dichiarazione di dissenso in cancelleria come richiesto dall’art. 125, comma 2, l. fall., in quanto è da ritenersi quale creditore “consenziente” ai sensi dell’art. 128 l. fall.

Il creditore consenziente non può essere ricompreso nella categoria dei “qualsiasi altri interessati” di cui all’art. 129, comma 2 l. fall., poiché tale categoria include i creditori che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all’adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti.

In tema di concordato fallimentare, la valutazione dei cespiti costituenti l'attivo fallimentare, demandata al giudice in sede di omologazione, non ha ad oggetto l'accertamento della convenienza della proposta, ma il controllo in ordine alla legittimità della procedura, sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti prescritti e della correttezza dell'informazione fornita ai creditori attraverso la relazione giurata ed i pareri richiesti dall'art. 125 legge fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore. Tale equilibrio non può ritenersi compromesso dalla mera inferiorità della stima compiuta dall'esperto rispetto a quella effettuata dal c.t.u., quando il giudice tenga conto delle effettive possibilità di realizzo del valore del compendio immobiliare in caso di vendita forzata, in ossequio al disposto dell'art. 124, terzo comma, legge fall., secondo il quale il valore di mercato dei cespiti o dei crediti acquisiti all'attivo costituisce null'altro che un riferimento ai fini della determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita, utile a consentire ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, una valutazione in ordine alle possibilità di soddisfazione dei crediti.

Il perimetro della valutazione del tribunale in sede di omologa del concordato fallimentare ex art. 129 l. fall. è quello formale di verificare la regolarità della procedura e l’esito della votazione, e in presenza di opposizione, un controllo di legalità più incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della opposizione proposta. (Manuel Pluchino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Manuel Pluchino


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