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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2389 - pubb. 12/10/2010.

Istanza di fallimento presentata dal debitore e onere della prova


Tribunale di Monza, 24 Settembre 2010. Est. Rolfi.

Fallimento – Iniziativa del debitore – Onere della prova – Dimostrazione dello stato di insolvenza – Necessità – Esenzione di cui alle soglie di fallibilità – Rovesciamento dell'onere della prova. (12/10/2010)


Il soggetto che richiede al tribunale la propria dichiarazione di fallimento è tenuto a provare di trovarsi in stato di insolvenza (l'istanza di per sè non ha alcun valore confessorio, in quanto il fallimento riguarda i diritti indisponibili) ed altresì di non rientrare nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 1, legge fallimentare. Con riferimento, infatti, a questo secondo profilo, il meccanismo probatorio previsto dal citato articolo subisce un vero e proprio rovesciamento, onerando la parte che richiede il proprio fallimento della dimostrazione di essere impresa soggetta alle regole della liquidazione concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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