Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23781 - pubb. 25/06/2020

Appello: divieto di nova, appello incidentale, non contestazione, contumacia e ficta confessio

Appello Milano, 12 Marzo 2020. Pres. Bonaretti. Est. Silvia Giani.


Processo civile – Appello – Divieto dei nova – Nuovi documenti che non possono essere prodotti nel giudizio di primo grado tempestivamente per causa non imputabile alla parte

Processo civile – Appello – Principio di non contestazione – Contumacia – Ficta confessio – Costituzione in appello

Processo civile – Appello – Pronuncia esplicita o implicita su questione da cui sia dipesa la decisione incidentale – Appello incidentale – Necessità



Nel vigente sistema processuale che ha visto accentuarsi, dopo le riforme del 2012 ( d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012), il modello di revisio prioris instantiae in luogo di quello di novum judicium e che ha ristretto la possibilità d’introdurre i nova di natura probatoria, rimane pur sempre la facoltà di produrre in appello i nuovi documenti che non possono essere prodotti nel giudizio di primo grado tempestivamente, per causa non imputabile alla parte.

Se è vero che il principio di non contestazione non è applicabile al contumace, non vigendo per la contumacia la ficta confessio, la non contestazione opera, però, quando la parte si costituisca, sebbene ciò avvenga nel giudizio di appello.

E’ necessario proporre appello incidentale ogni qual volta il giudice di primo grado abbia pronunciato esplicitamente su una questione da cui sia dipesa la decisione o abbia pronunciato implicitamente su una questione desumibile dalla decisione esplicita di altra questione, mentre è sufficiente la mera riproposizione soltanto ove la questione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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