Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23739 - pubb. 17/06/2020

Covid-19: concordato con riserva e concessione ulteriore termine per il deposito della proposta definitiva

Tribunale Milano, 28 Maggio 2020. Pres. Irene Lupo. Est. Pipicelli.


Concordato preventivo con riserva – Sospensione dei termini processuali ex art. 36, d.l. n. 23/2020 – Concessione di ulteriore termine per il deposito della proposta definitiva ex art. 9, d.l. n. 23/2020 – Applicabilità della norma anche alle procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 – Termine originario già prorogato dal tribunale: necessità – Verifica della sussistenza di concreti e giustificati motivi – Istanza del debitore e parere del pre-commissario – Ulteriori documenti – Non necessità



Nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l. fall., per effetto del combinato disposto dell’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il termine per il deposito della proposta definitiva è sospeso ex lege dal 9 marzo all’11 maggio 2020 e, conseguentemente, da tale ultima data riprende a decorrere il termine sospeso per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra il 9 marzo ed il termine originario.

Nella procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, co. 6, l. fall., il debitore può chiedere al tribunale la concessione di un ulteriore termine per il deposito della proposta definitiva di novanta giorni ex art. 9, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, anche se la procedura era già pendente al 23 febbraio 2020, a condizione che abbia già esaurito la facoltà concessa dall’art. 161, co. 6, l. fall., di richiedere la proroga del termine e subordinatamente alla verifica della sussistenza di concreti e giustificati motivi, così come emergenti dall’istanza del debitore e dal parere del pre-commissario, senza che siano necessari ulteriori documenti. (Marco Rubino) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Marco Rubino


Il testo integrale


 


Testo Integrale