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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23602 - pubb. 19/05/2020.

Omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie e liquidazione del danno utilizzando come parametro lo sbilancio fallimentare


Tribunale di Firenze, 13 Maggio 2020. Pres., est. Calvani.

Fallimento di società di capitali – Omissione totale della contabilità – Responsabilità degli amministratori – Sussistenza – Liquidazione del danno – Criterio del deficit fallimentare


L’amministratore di società di capitali poi fallita che abbia gestito la società senza tenere alcuna delle scritture contabili obbligatorie per legge tiene una condotta quanto meno colpevole e fonte di obbligo risarcitorio nei confronti della curatela, e l’omissione totale della contabilità consente - ai sensi dell’art. 2486 c.c. (cosí come novellato dal D. Lgs. 14/2019) - di utilizzare come parametro per la liquidazione del danno lo sbilancio fallimentare, che, per la carenza detta, non può essere in alcun modo spiegato e ricondotto ad attività svolta nell’interesse della società. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

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