Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23543 - pubb. 30/04/2020

Cessione partecipazioni sociali: legittima l’azione esecutiva fondata su un scrittura privata autenticata e preceduta dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine contenuta nel precetto

Tribunale Milano, 17 Aprile 2020. Pres. Marianna Galioto. Est. Scirpo.


Cessione di partecipazioni sociali mediante scrittura privata autenticata – Titolo esecutivo – Termine a favore del debitore – Dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine contenuta nel precetto – Legittimità – Eventuale opposizione all’esecuzione



In caso di cessione di partecipazioni sociali con pagamento del prezzo sottoposto a un termine, anche in presenza di clausola arbitrale il venditore può far apporre la formula esecutiva al contratto stipulato in forma di scrittura privata autenticata, senza domanda di arbitrato e facendo decadere il debitore dal beneficio del termine con dichiarazione inserita nell’atto di precetto. La dichiarazione del creditore di pretendere immediatamente l'adempimento, ai sensi dell’art. 1186 c.c., è un atto unilaterale recettizio che non richiede un accertamento preventivo dell’insolvenza del debitore da parte del giudice. Tale iniziativa non collide con il principio di autosufficienza/letteralità del titolo esecutivo, che peraltro non esclude il ricorso a mezzi di tutela dell’interesse del creditore previsti in via generale dalla legge, tra cui la facoltà di cui all’art. 1186 c.c.
A fronte della dichiarazione ex art. 1186 c.c. è il debitore a poter contestare la sussistenza del proprio stato di insolvenza mediante opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c.
L’incapienza del pignoramento nel frattempo eseguito può assurgere a prova dello stato di insolvenza, che non coincide necessariamente con uno stato di decozione idoneo ad avviare una procedura concorsuale, bensì richiede la semplice carenza prospettica di mezzi per far fronte al pagamento nel termine concordato. (Angelo Bonetta) (Alberto Mager) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Angelo Bonetta - Dott. Alberto Mager



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