Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23415 - pubb. 25/03/2020

Natura dell’eccezione di esenzione da revocatoria fallimentare

Appello Milano, 28 Febbraio 2020. Pres. Marina Marchetti. Est. Francesca Maria Mammone.


Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie – Esenzione da revocatoria ex art. 67 co. 3 lettera b) l.f. – Eccezione in senso stretto – Esclusione – Rilevabilità d’ufficio

Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie – Rimesse eseguite su un conto che non consente l'effettivo riutilizzo del denaro – Esenzione da revocatoria ex art. 67 co. 3 lettera b) l.f. – Limitazione di cui all'articolo 70 L.F. – Applicabilità – Esclusione



L’esenzione da revocatoria di cui all’art. 67, terzo comma, lettera b), l. fall., non costituisce oggetto di un’eccezione in senso stretto, perchè l’art. 67 l. fall. per un verso non riserva in modo espresso il rilievo dell’eccezione alla parte e l’allegazione dell’esenzione non corrisponde - come invece avviene nel caso del diritto di annullamento, di rescissione, di risoluzione - all'esercizio di un diritto potestativo del convenuto, da esercitare necessariamente in giudizio perché si verifichi il mutamento della situazione giuridica; per altro verso, nell’elencare le ipotesi di esenzione, dispone che i pagamenti eseguiti a favore di determinati soggetti o in date circostanze “non sono soggetti all’azione revocatoria”, sicché sembra configurare un elemento negativo della fattispecie che, in quanto tale, ben può essere accertato dal giudice d’ufficio.

L'esenzione stabilita dall'art. 67 terzo comma, lettera b), l.fall. e la limitazione degli effetti della revocatoria prevista dall'art.70 l.fall., sono destinate ad operare esclusivamente nei rapporti nei quali il correntista/debitore, effettuato un pagamento, abbia la possibilità di riutilizzare il denaro esistente sul conto e, su tale presupposto, mirano ad evitare che versamenti funzionali a nuovi impieghi da parte del correntista o comunque seguiti da nuovi impieghi possano essere considerati pagamenti di per sé revocabili, esponendo l'accipiens al rischio di dover restituire ben più di quanto si sia risolto effettivamente a suo vantaggio, e non sono quindi applicabili in presenza di un conto aperto al solo scopo di consentire al correntista di ridurre l'ammontare del proprio debito verso la banca. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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