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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23385 - pubb. 18/03/2020.

L’intermediario è tenuto ad informare non solo sulle caratteristiche oggettive dello strumento finanziario, ma anche dei concreti scenari probabilistici a lui noti


Tribunale di Firenze, 24 Febbraio 2020. Est. Ghelardini.

Intermediazione finanziaria – Informazioni relative al singolo strumento – Derivati – Concreti scenari probabilistici – Necessità – Violazione – Nullità


Alla luce della normativa primaria e secondaria di settore (TUF e relativo regolamento attuativo) l’intermediario è tenuto ad informare il cliente non solo sulle caratteristiche oggettive dello strumento finanziario, ma anche dei concreti scenari probabilistici, noti o conoscibili dall’intermediario all’epoca della stipula, così da consentire al cliente di valutare consapevolmente la scelta di investimento.

Ove l’intermediario non dimostri di aver fornito tale informazione, può essere accolta la domanda di risoluzione del contratto, perché tale inadempimento è da ritenersi grave ai sensi dell’art. 1455 c.c. in quanto il cliente, ove opportunamente informato, si sarebbe con ogni probabilità astenuto dalla sottoscrizione dello strumento finanziario (nel caso di specie IRS con finalità di copertura) derivato e non avrebbe quindi subito il danno economico poi verificatosi.  

Il Tribunale di Firenze ha pertanto condannato l’intermediario al rimborso dei flussi finanziari negativi prodotti a carico del cliente, secondo le regole dell’indebito oggettivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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