Tribunale Milano, 08 Gennaio 2020. Est. Ambra Carla Tombesi.
Conto corrente bancario – Consegna a terzo di credenziali di accesso – Omesso successivo controllo – Responsabilità della banca – Esclusione ex art. 1227, comma 2 cc
Deve escludersi ai sensi dell’art. 1227, comma 2 cpc la responsabilità della banca per gli ammanchi sul conto corrente del cliente che, senza di ciò informare l’istituto di credito, abbia consegnato a un terzo le credenziali di accesso al proprio conto corrente on line, omettendo, poi, per anni qualunque verifica dell’andamento del conto. Ciò in quanto la verifica dell’andamento del conto corrente e la comunicazione degli ammanchi alla banca avrebbe del tutto evitato il danno. (massima ufficiale)
Segnalazione dell’Avv. Patrizio Melpignano
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