Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22689 - pubb. 14/11/2019

Contraffazione brevettuale, interpretazione e oscurità o ambiguità delle rivendicazioni

Tribunale Milano, 07 Novembre 2019. Pres. Anna Bellesi. Est. Barbieri.


Tribunale delle Imprese – Contraffazione brevettuale – Interpretazione – Oscurità o ambiguità delle rivendicazioni – Equa protezione del titolare – Ragionevole sicurezza giuridica ai terzi



Le regole per l’interpretazione del brevetto (e dunque per l’individuazione del suo oggetto e cioè della specifica invenzione per la quale viene richiesta protezione) sono dettate dall’art. 52 c.p.i. che al comma 1 fissa il principio di centralità delle rivendicazioni, intesa quale misura del brevetto sotto il profilo della delimitazione dell’area dell’esclusiva.
Suddetta centralità ha riguardo non soltanto alla fase dell’accertamento della contraffazione, ma, ancor prima, al momento di valutazione dei requisiti di brevettabilità, in primo luogo in punto di attività inventiva, tenuto conto che esclusivamente le caratteristiche rivendicate possono essere apprezzate al fine di stabilire la sussistenza o meno del c.d. scarto inventivo, dato dalle differenze tra il brevetto e la c.d. arte nota.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 52 c.p.i., il contenuto delle rivendicazioni va letto e interpretato (in ogni caso e non soltanto a fronte di oscurità o ambiguità delle rivendicazioni medesime) alla luce della descrizione e dei disegni (nonché della conoscenza generale del tecnico del settore).
La descrizione serve a fornire al tecnico del settore le informazioni necessarie per l’attuazione dell’invenzione; è alla luce di tali informazioni e del linguaggio complessivamente considerato negli atti brevettuali che va definito il significato letterale delle rivendicazioni. In questo quadro assume particolare rilevanza la regola di cui al comma 3-bis dell’art. 52, secondo cui, corrispondentemente a quanto stabilito dall’art. 69 CBE e dal relativo protocollo di interpretazione, “la disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi”. (Francesco Fontana) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Fontana


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