ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21479 - pubb. 03/04/2019.

Venir meno della continuità aziendale, conseguenze e doveri degli organi sociali


Tribunale di Milano, 22 Febbraio 2019. Est. Vannicelli.

Continuità aziendale – Cessazione – Effetti – Scioglimento della società – Esclusione

Continuità aziendale – Cessazione – Effetti – Redazione del bilancio secondo principi di liquidazione

Collegio sindacale – Negligente attestazione del ritorno della continuità aziendale – Responsabilità – Sussistenza


Il venir meno della continuità aziendale non integra una causa legale di scioglimento della società bensì, piuttosto (a seconda che sia o meno reversibile), una situazione di insolvenza o quantomeno di crisi, costituendo quindi uno dei più rilevanti e ricorrenti presupposti per dare avvio a quelle che il nuovo codice della crisi definisce ora procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

La conseguenza del (doveroso) rilievo del venir meno della continuità aziendale da parte degli amministratori, e del controllo su tale precondizione da parte dei sindaci, è che -come indirettamente prescrive l’art. 2423-bis co. 1° n. 1) c.c.- i principi di redazione del bilancio non sono più quelli dettati dall’art. 2426 c.c., bensì quelli imposti dalla prospettiva liquidatoria in cui la società, anche prima della formale constatazione di una causa di scioglimento, deve necessariamente porsi: primo fra tutti la valutazione dei cespiti dell’attivo patrimoniale a valori di presumibile realizzo e con espunzione dal bilancio di ogni posta (quali i costi di impianto avviamento e sviluppo capitalizzati come immobilizzazioni finanziarie ovvero, di converso, gli ammortamenti periodici iscritti fra i costi del conto economico) incompatibile con l’imminente liquidazione. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Ai membri del collegio sindacale che abbiano reso parere favorevole alla revoca dello stato di liquidazione, attestando il ritorno della prospettiva di continuità aziendale della società in modo incauto e superficiale, sulla base di presupposti inconsistenti e non approfonditi con la dovuta diligenza professionale, è imputabile causalmente l’aggravamento del dissesto della società poi dichiarata fallita, e in concreto quantomeno la perdita da essa subita fra la revoca della liquidazione e la formulazione della prima proposta di concordato preventivo. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Il testo integrale