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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21437 - pubb. 27/03/2019.

Revoca amministratore condominiale: l'elenco delle ipotesi costituenti 'gravi irregolarità' ex art. 1129, co. 11, c.c. è meramente esemplificativo


Tribunale di Milano, 10 Maggio 2018. Pres., est. Caterina Spinnler.

Revoca amministratore condominiale - Tipizzazione irregolarità - Altre irregolarità valutazione del tribunale


La legge n. 220/2012 di riforma del Condominio, entrata in vigore in data 18 giugno 2013, ha profondamente innovato in tema di responsabilità dell'amministratore, disciplinando in modo rigoroso i casi costituenti "gravi irregolarità" in presenza delle quali ha ritenuto sussistere profili patologici tali da sfociare nella revoca dell'incarico.

L'elenco delle ipotesi costituenti "gravi irregolarità" contenuto nell'undicesimo comma dell'art. 1129 c.c. deve, tuttavia, ritenersi meramente esemplificativo, dovendo essere completato da altre fattispecie ricomprendenti tutti quei comportamenti che fanno sospettare una gestione anomala della cosa comune da parte dell'amministratore o che siano indici di una condotta poco trasparente da parte di quest'ultimo.

Nel caso di specie, si è ritenuto che i motivi a sostegno della richiesta di revoca dell'amministratore non integrassero le condotte tipizzate e dunque la valutazione della loro gravità deve essere effettuata sulla base del principio generale sopra esposto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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