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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21325 - pubb. 05/03/2019.

Il divario economico rilevante tra le parti non è sufficiente per il riconoscimento dell’assegno divorzile


Tribunale di Treviso, 08 Gennaio 2019. Est. Barbazza.

Assegno divorzile – Natura – Diritto al percepimento – Procedimento del giudice – Divario economico rilevante – Quantificazione a seconda della funzione – Metodo comparatistico


Per stabilire se attribuire o meno l’assegno divorzile, il giudice deve verificare innanzitutto se sussista un divario rilevante nella situazione economica dei coniugi, con l’esercizio di eventuali poteri istruttori d’ufficio. Se non vi è uno squilibrio, non c’è alcun diritto al percepimento, mentre, in caso contrario, si deve comprendere quale ne siano le ragioni. Solo se il divario è conseguenza anche dei sacrifici del richiedente per la famiglia, questi ha diritto all’assegno, stante la rilevanza centrale della funzione compensativa. Vanno poi valutati tutti gli altri parametri dell’art. 5, comma sesto, l. div., con particolare riguardo alla durata del matrimonio.

La natura composita dell’assegno e l’emergere della natura assistenziale portano a riconoscere il diritto quando il richiedente non abbia mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli. In tal caso la quantificazione sarà sostanzialmente “alimentare”, assumendo così nuova rilevanza la funzione solidaristica dell’istituto, senza che si formino redditi di posizione.

Come evidenziato delle Sezioni Unite, deve altresì porsi attenzione al metodo comparatistico e soprattutto alla funzione di welfare dello Stato di riferimento. In Italia, essendo il sistema del welfare e del reinserimento lavorativo molto ridotto, la corresponsione di un assegno deve essere valorizzata anche quale strumento che consente al coniuge meno abbiente una vita dignitosa sino all’instaurarsi di una nuova situazione lavorativa. (Giulia Travan) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Giulia Travan


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