Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21053 - pubb. 11/01/2019

Separazione personale dei coniugi e non reclamabilità dei provvedimenti adottati dal giudice istruttore ex art. 709, ultimo comma, c.p.c.

Tribunale Bari, 22 Novembre 2018. Est. Cristina Fasano.


Separazione e divorzio – Provvedimenti del Giudice Istruttore ex art. 709 ult. comma e 710 c.p.c. e 337 bis c.c. di conferma di quelli presidenziali – Reclamabilità ex art. 669 terdecies c.p.c. al Collegio del Tribunale – Esclusione – Fondamento – Inapplicabilità del principio secondo cui la compressione della tutela dei diritti di un organo giudiziario nazionale può consentire di rivolgersi ad altro giudice, diverso dal primo



Nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, al pari di quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, c.p.c., di conferma di quelli presidenziali, non sono reclamabili né alla Corte di Appello né al Collegio del Tribunale, poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione al medesimo Giudice Istruttore, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena. (Gilberto Casalino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gilberto Casalino


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