Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20617 - pubb. 16/10/2018

Il mediatore deve risarcire il danno provocato dalle false o incomplete informazioni sulla sicurezza dell’affare proposto

Tribunale Bari, 26 Settembre 2018. Est. De Palma.


Risarcimento del danno – Mediatore professionale – Negligenza nel controllo e nelle informazioni sulla sicurezza dell’affare – Responsabilità contrattuale – Sussiste



È configurabile in capo al mediatore una responsabilità per danni al cliente qualora egli non dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi non esatte e false, ovvero non comunichi circostanze da lui non conosciute ma conoscibili mediante l’ordinaria diligenza professionale.
Il grado di diligenza richiesto al mediatore professionale va commisurato alle caratteristiche dell’affare, che se presenta particolari caratteristiche impone una più penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione della sicurezza dell’affare. [Nella fattispecie, il Tribunale ha condannato il mediatore a risarcire il danno cagionato alla parte cui aveva proposto l’acquisto di una porzione di immobile da costruire in territorio estero – operazione che poi si era rivelata una truffa - senza aver dato prova di avere verificato la sussistenza di un progetto assentito in loco dall’autorità pubblica, né la solidità economica della società straniera costruttrice.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Sebastiano De Feudis


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