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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20159 - pubb. 12/07/2018.

Anche il concordato preventivo liquidatorio può essere risolto prima della liquidazione di tutti i beni


Tribunale di Milano, 03 Luglio 2018. Est. Guendalina Pascale.

Concordato preventivo - Risoluzione per inadempimento anche prima della liquidazione di tutti i beni - Concordato con cessione dei beni e concordato liquidatorio


“…l’indirizzo giurisprudenziale confermato anche in sede di legittimità (v.  Cass. Civ. Sez. 1), sentenza n. 7942 del 31/03/2010, che riprende le motivazioni già rassegnate nella precedente sentenza n. 709/1993), ammette che il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori possa essere risolto per inadempimento, con la conseguente apertura della procedura fallimentare, quando, anche prima della liquidazione di tutti i beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice in merito, le somme ricavabili dalla vendita dei beni si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografi e, integralmente, i privilegiati (v. anche Trib. Genova 16 giugno 2014, in www.ilcaso.it).

Orbene, ritiene il Collegio che detto principio possa estendersi anche al concordato preventivo liquidatorio, attesa la medesimezza della ratio che individua la funzione di tale procedura concorsuale minore nel soddisfacimento non irrisorio dei creditori chirografi, di talché, se emerge l’impossibilità di addivenire a detta soddisfazione anche prima del termine fissato per l’esecuzione del piano, nulla osta alla possibilità di pronunciare la risoluzione per inadempimento.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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