L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19792 - pubb. 29/05/2018

Non impugnabilità delle ordinanze presidenziali di nomina o ricusazione degli arbitri

Cassazione civile, sez. I, 19 Aprile 2018, n. 9767. Est. Campese.


Arbitrato – Istanza di ricusazione e nomina di arbitri – Ordinanza presidenziale – Impugnazione straordinaria ex art.111 Cost. – Inammissibilità – Sussiste



L’ordinanza con cui il presidente del tribunale pronuncia sull’istanza di ricusazione di un arbitro, oltre ad essere dichiarata espressamente non impugnabile dall’art.815, comma 3, c.p.c., neppure può essere impugnata con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art.111 Cost., in quanto costituisce un provvedimento meramente ordinatorio e strumentale che incide soltanto sulla designazione, in esito ad un procedimento incidentale di natura sostanzialmente amministrativa, di una determinata persona quale componente di tale organo, in relazione alla sua corretta composizione ed all’interesse generale all’imparzialità e all’obiettività della relativa funzione.

A conclusioni analoghe deve giungersi quanto alla statuizione resa sulla richiesta di nomina di arbitro ex art.810, comma 2, c.p.c., che ha funzione sostitutiva dell’attività negoziale non esercitata dalla parte e natura di provvedimento di volontaria giurisdizione. Essa rimane estranea alla controversia, implicando la semplice verifica della volontà delle parti di dirimerla sul piano negoziale e non in via giudiziale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Francesco Camerino


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

1. La società cooperativa a r.l. "Villa degli Angeli" ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, resistiti dal Comune di Sciacca, avverso l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di Sciacca dichiarò inammissibile l'istanza della prima volta alla ricusazione dell'Avv. Pellegrina Falco, quale arbitro nominato dall'ente, ed alla designazione di un secondo ed un terzo arbitro in attuazione della clausola compromissoria di cui all'art. 18 della convenzione stipulata tra le parti il 4 settembre 2007.

1.1. In particolare, l'indicato presidente ritenne che la controversia che l'istante intendeva deferire al collegio arbitrale fosse la medesima già definita dal lodo del 24 febbraio 2011, di parziale accoglimento delle sue pretese, e che la reiterazione della stessa domanda, nella parte non accolta dal collegio arbitrale, fondata sempre sull'identica causa petendi, eludesse i principi regolanti l'impugnazione dei lodo arbitrali.

2. Il primo motivo, rubricato "Erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 810 cod. proc. civ.", assume che il provvedimento impugnato, nel dichiarare inammissibile l'istanza laddove finalizzata ad ottenere la nomina del terzo arbitro, sulla quale le parti dissentivano, ha, di fatto, impedito la costituzione del collegio arbitrale, così radicalmente privando le parti stesse del diritto di ottenere il riconoscimento e la tutela delle loro posizioni di diritto soggettivo derivanti dalla predetta convenzione. Si evidenzia, inoltre, che, rifiutandosi di nominare il terzo arbitro per le ragioni esposte, il presidente del tribunale aveva ampiamente travalicato i limiti del potere conferitogli dalla legge.

2.1. Il secondo motivo, recante "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ.", contesta i limiti del giudicato sostanziale del lodo del 24 febbraio 2011 come delimitati dalla suddetta ordinanza.

3. Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione, investendo la stessa un provvedimento avverso il quale non è ammesso il ricorso per cassazione.

3.1. Infatti l'ordinanza con cui il presidente del tribunale pronuncia sull'istanza di ricusazione di un arbitro, oltre ad essere dichiarata espressamente non impugnabile dall'art. 815 cod. proc. civ., comma 3, neppure può essere impugnata con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto, al pari di quella che decide sull'istanza di ricusazione di un giudice ordinario (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 20615 del 2017; Cass. n. 2562 del 2016; Cass. n. 1932 del 2015; Cass. n. 3866 del 2012), costituisce un provvedimento meramente ordinatorio e strumentale, che non incide sull'organo giudicante o sui criteri di costituzione del medesimo, nè, quindi, sul diritto della parte alla nomina del proprio arbitro, ma soltanto sulla designazione, in esito ad un procedimento incidentale di natura sostanzialmente amministrativa, di una determinata persona quale componente di tale organo, in relazione alla sua corretta composizione ed all'interesse generale all'imparzialità ed all'obiettività della relativa funzione (cfr. Cass. n. 20615 del 2017; Cass. n. 10359 del 2012; Cass. 23638 del 2011; Cass. n. 8472 del 2002; Cass. n. 4924 del 1998. Si veda anche Cass. n. 15607 del 2014, che ammette la ricorribilità ex art. 111 Cost. di un siffatto provvedimento ma esclusivamente sul capo relativo alla statuizione sulle spese).

3.2. A conclusioni affatto analoghe deve giungersi, poi, quanto alla statuizione resa sulla richiesta di nomina di arbitro ex art. 810 cod. proc. civ., comma 2 (pacificamente applicabile anche all'ipotesi in cui il collegio arbitrale debba essere composto di tre membri e le parti non concordino sulla nomina del terzo. Cfr. Cass. 17152 del 2009).

3.2.1. Essa, invero, non contiene la decisione di una lite tra due o più soggetti, con l'accertamento di un diritto controverso o l'attribuzione di un bene conteso, e deve essere emessa sulla base della mera constatazione del disaccordo delle parti in ordine alla designazione degli arbitri.

3.2.2. E' noto che i provvedimenti diversi dalle sentenze, anche se dichiarati inimpugnabili (o, in ipotesi, abnormi), sono suscettibili di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., laddove non ne sia previsto un altro mezzo d'impugnazione, se rivestano contenuto decisorio e siano definitivi, atteso che la decisione, con effetto di giudicato, della domanda proposta da una parte nei confronti di un'altra, comporterebbe, per la sua eventuale erroneità, un pregiudizio definitivo ed irreparabile per una di esse, se non fosse assicurato il controllo di legittimità che la norma costituzionale ha inteso garantire, ovvero effetti preclusivi della realizzazione di diritti nell'ambito di una determinata procedura.

3.2.3. La decisorietà, peraltro, deve attenere ad un diritto soggettivo sostanziale, poichè il collegamento tra decisorietà e diritto processuale ad impugnare, a suo tempo affermato (cfr. Cass. n. 459 del 1983), è stato disatteso dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n. 9159 del 1992) che definisce decisorio il provvedimento che incide su posizioni sostanziali e non soltanto processuali (cfr. Cass. n. 3129 del 2002).

3.2.4. Posta la funzione sostitutiva dell'attività negoziale non esercitata dalla parte e la natura, correlata a tale funzione, di provvedimento di volontaria giurisdizione, l'ordinanza presidenziale ex art. 810 cod. proc. civ., comma 2 (per la quale è preordinata una procedura estremamente sommaria, nemmeno soggetta alla regole della camera di consiglio, e che si esaurisce dinanzi al presidente del tribunale senza contradditorio in senso tecnico e senza alcuna attività istruttoria) rimane estranea alla controversia, della quale non tocca alcun aspetto, implicando la semplice verifica della volontà delle parti di dirimerla sul piano negoziale e non in via giudiziale (cfr. Cass. n. 3129 del 2002; Cass. 2452 del 1995; Cass. 3513 del 1994; Cass. n. 1021 del 1993; Cass. n. 1383 del 1992. In senso sostanzialmente analogo, vedasi anche la più recente Cass. 11665 del 2007, a tenore della quale il provvedimento con cui il presidente del tribunale nomina o sostituisce gli arbitri, a norma degli artt. 810 e 811 cod. proc. civ., non riveste carattere decisorio, ma ha funzione sostitutiva di un'attività negoziale manchevole delle parti, onde esso non può produrre effetti sostanziali e processuali di cosa giudicata). L'ordinanza stessa non è, pertanto, suscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 2, restandone, comunque, consentito il controllo: invero, se, per effetto del contenuto positivo del provvedimento, il collegio arbitrale si costituisce, sarà proprio quest'ultimo a valutarne la legittimità nell'ambito della verifica dei propri poteri; nel caso contrario, mancando la costituzione del collegio, il pregiudizio, che una delle parti potrebbe ricevere, non si ricollega al provvedimento negativo, ma risale al mancato svolgimento dell'attività negoziale, che la controparte avrebbe dovuto porre in essere per consentire la costituzione del collegio arbitrale. Ed un tale pregiudizio può essere rimosso con la proposizione di una ordinaria azione di cognizione (cfr. Cass. n. 3129 del 2002; Cass. 3513 del 1994; Cass. n. 1021 del 1993), mancando, così, anche il requisito della definitività (cfr. Cass. n. 1021 del 1993).

3.2.4. Tale conclusione, si osserva pure, non è contraddetta dalla considerazione delle argomentazioni giuridiche contenute nel provvedimento che si pretende di impugnare, giacchè esse, se risultano essenziali a determinare il percorso logico dell'autorità che lo ha emesso, non valgono comunque ad incidere sulla sua natura, nel senso già precisato, altresì evidenziandosi che la stessa giurisprudenza si è preoccupata di precisare che l'eventuale pregiudizio che risale alla situazione di possibile stallo conseguente all'inerzia delle parti trova adeguato rimedio nella proposizione di una azione di cognizione, la quale, per sua natura, è diretta a rimuovere il mancato svolgimento di quella attività negoziale che la parte riluttante avrebbe dovuto compiere (cfr. Cass. n. 1855 del 1998; Cass. n. 1021 del 1093).

4. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando regolate le spese dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest'ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018.