Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19131 - pubb. 01/03/2018

Sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo che non consenta di quantificare il credito

Tribunale Treviso, 20 Febbraio 2018. Est. Laura Ceccon.


Esecuzione forzata – Opposizione ex. art. 615, primo comma, c.p.c – Mutuo BHW Bausparkasse Ag, società di diritto tedesco – Scrittura privata – Astratta idoneità della ricognizione di debito contenuta in un atto pubblico di consenso all’iscrizione di ipoteca a costituire titolo esecutivo – Carenza dei presupposti della certezza liquidità ed esigibilità – Esclusione – Nullità del titolo esecutivo ex. art. 474 c.p.c. – Presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo – Sussistenza



Titolo idoneo all’esecuzione è solo quello che contenga il riconoscimento di un credito liquido, cioè determinato o determinabile mediante un calcolo matematico, sulla scorta di elementi contenuti nel titolo stesso; va quindi accolta l'istanza di sospensione ove il titolo non consenta di quantificare il credito con esattezza (non essendo, nel caso di specie, dato di conoscere il Contratto di Risparmio Edilizio ed essendo incerti i termini temporali riferibili all’applicazione di differenti tassi di interesse). (Sveva Rossi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del'Avv. Sveva Rossi


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