Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18996 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Rimini, 09 Novembre 2017. .


Concordato preventivo – Fase anteriore all’ammissione alla procedura – Proposta negoziale proveniente dal terzo – Preventivo esperimento della procedura competitiva ex art. 163-bis l. fall. – Necessità di ricorso alla procedura competitiva ex art. 182 l. fall. dopo l’omologazione del concordato – Esclusione – Condizioni



In relazione ai rapporti con l’art. 182 l. fall. ed al perimetro applicativo della disposizione di cui all’art. 163-bis l.fall. – considerato l’apparente sovrapposti delle relative discipline riguardanti le liquidazioni in ambito concordatario – si è chiarito che l’art. 163-bis l. fall. trova applicazione alle cessioni, all’affitto di aziende, nonché ai contratti che prevedono la futura cessione dei beni, da stipularsi nella fase in cui il concordato è ancora in corso, prima dell’omologazione, esclusa la necessità che dopo l’omologazione sia necessario l’avvio di una ulteriore ed analoga procedura competitiva ex. art. 182 l. fall., in relazione alla particolare natura dell’atto da autorizzare.
In particolare, in relazione alla peculiarità del contratto o dei rapporti negoziali collegati da avviare nella fase anteriore all’omologa del concordato, si è osservato che non dovrebbe più applicarsi nella fase esecutiva la disciplina dell’art. 182 l. fall. che costituirebbe in sostanza una mera duplicazione di attività già svolte in una fase precedente della medesima procedura. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


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