L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18575 - pubb. 01/12/2017

Decorrenza del termine di decadenza del lodo arbitrale nel caso di sua omessa comunicazione entro i dieci giorni dalla sottoscrizione

Appello Catania, 26 Ottobre 2017. Est. Ada Vitale.


Impugnazione del lodo – Decorrenza del termine lungo per impugnare nel caso di omessa comunicazione del lodo nel termine di giorni 10 previsto dall’art. 824 c.p.c. – Dalla data della comunicazione – Esclusione – Natura di giurisdizione privata dell’attività arbitrale – Decorrenza del termine lungo – Dall’ultima sottoscrizione – Decadenza – Errore di diritto – Impossibilità di rimessione in termini



Il termine di un anno per l’impugnazione del lodo arbitrale decorre dall’ultima sottoscrizione anche nel caso che il lodo sia stato trasmesso alle parti oltre i dieci giorni previsti dall’art. 824 c.p.c., salvo il caso che il termine residuo per l’impugnazione non risulti così ristretto da pregiudicare il diritto di difesa della parte.
La parte che sia incorsa in decadenza per aver impugnato il lodo nel termine di un anno dalla sua comunicazione, ma oltre l’anno dalla sua sottoscrizione, incorre in decadenza causata da errore di diritto e, conseguentemente, non può essere riammessa in termini. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Salvatore Nicolosi


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