Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18474 - pubb. 11/01/2017

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Tribunale Padova, 03 Maggio 2016. .


Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Interessi post-fallimentari – Interessi compensativi – Indisponibilità giuridica del patrimonio – Non esigibilità – Non decorrenza di interessi – Insussistenza del credito



Deve ritenersi che non maturino interessi corrispettivi sui crediti ammessi allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria ex L. 95/1979 (c.d. Legge Prodi), cui è applicabile la disciplina dello spossessamento prevista dalla Legge Fallimentare stante il richiamo dell’art. 1 d.l. n. 26/1979 agli artt. 195 e ss. L.fall.. La condizione di spossessamento del debitore sottoposto a procedura concorsuale, infatti, non rappresenta una mera indisponibilità di fatto, atteso che ciò che si realizza non è l’impossibilità materiale del debitore di adempiere, ma la perdita dell’amministrazione e della disponibilità giuridica di tutto il patrimonio: se ne deve concludere, dunque, che i crediti ammessi allo stato passivo divengano esigibili nei confronti della procedura concorsuale nei modi stabiliti dalla legge, mentre sono inesigibili nei confronti del fallito, in quanto, da un lato, il creditore non può chiedere l’adempimento e, dall’altro, il fallito non può adempiere, sicché manca il requisiti dell’esigibilità previsto dall’art. 1282 c.c. affinché si producano interessi nel corso della procedura concorsuale stessa. (Vincenzo Ruggiero) (riproduzione riservata)


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