Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17593 - pubb. 04/07/2017

Sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e carenza di interesse dell’appellante

Appello Bologna, 23 Giugno 2017. Est. Varotti.


Procedura Civile - Appello - Istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata - Carenza di interesse dell’appellante - Rigetto dell’istanza di sospensione



Poiché “almeno ad un primo e sommario esame – l’impianto motivazionale della prima decisione non ap­pare affetto da errori o vizi logici o giuridici”, ne consegue che “non ricorrono i presupposti per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata” in quanto “il danno lamentato dalla banca appellante non è di­verso da quello che deriverebbe dalla mera esecuzione della prima decisione” e “rilevato, peraltro, che gli appellati hanno dedotto che la sentenza è stata eseguita dalla Banca, avendo quest’ultima “effettuato, con riserva, il versamento della suddetta somma mediante assegni intestati alla Cancelleria dell’Esecuzione del Tribunale di Parma” e quindi “tenuto conto di tale pagamento, è sopravvenuta la carenza di interesse dell’appellante ad ottenere un provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della prima decisione” (nella fattispecie de qua le somme pignorate erano state depositate presso la competente cancelleria). (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento


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