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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17232 - pubb. 12/05/2017.

Contratti pendenti ex art. 169-bis l.f.: decorrenza degli effetti, valutazione del giudice, affitto e retrocessione di azienda e trasferimento dei contratti


Tribunale di Monza, 25 Gennaio 2017. Est. Nardecchia.

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Efficacia ex nunc – Applicazione alle prestazioni future e non alle pregresse

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Valutazione del corretto adempimento nel periodo precedente lo scioglimento e di profili risarcitori – Esclusione – Competenza del giudice ordinario

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Valutazione incidentale del giudice

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Affitto di azienda – Integrazione del contraddittorio con la società affittuaria – Necessità – Esclusione – Sommarie informazioni

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Affitto di azienda – Retrocessione dell’azienda al concedente – Effetti – Trasferimento dei contratti in essere

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Valutazione del giudice – Valutazione della funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto – Salvaguardia della proporzione tra le posizioni coinvolte

Concordato preventivo – Migliore soddisfazione dei creditori - Clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato – Cessioni – Procedimento competitivo – Necessità

Concordato preventivo – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti – Valutazione del giudice – Quantificazione del credito del terzo contraente in bonis – Giudizio sommario che ha effetti esclusivamente con riguardo al voto e al calcolo delle maggioranze


La Legge 132/2015 ha apportato una serie di modifiche all’istituto di cui all’art. 169-bis legge fall., prevedendo espressamente che la domanda di scioglimento del contratto pendente possa essere presentata anche successivamente al deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e che la decorrenza degli effetti dello scioglimento coincida con la comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente; una volta chiarita la decorrenza e l’efficacia ex nunc dello scioglimento autorizzato dal tribunale, è di tutta evidenza che la disciplina può trovare applicazione solamente con riferimento alle prestazioni future e non alle pregresse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento del contratto autorizzato ai sensi dell’art. 169-bis legge fall. non incide su questioni attinenti al corretto adempimento del contratto nel periodo antecedente alla pronuncia di scioglimento, né, di conseguenza, sulla sussistenza o meno di profili risarcitori ricollegabili ad un pregresso inadempimento delle parti.

Ogni questione relativa alla pregressa esecuzione del contratto pendente rimane, pertanto, di competenza esclusiva del giudice ordinario, dinanzi al quale ciascuna delle parti può avanzare pretese risarcitorie a prescindere dalla successiva autorizzazione allo scioglimento ai sensi dell’art. 169-bis. legge fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il giudice chiamato a decidere sull’istanza ex art. 169-bis legge fall., non può valutare ed accertare la responsabilità contrattuale dei contraenti se non incidentalmente ai soli fini della fondatezza dell’istanza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso venga chiesto lo scioglimento del contratto pendente di affitto di azienda, non vi è necessità di integrare il contraddittorio con l’affittuario, il quale può tuttavia essere sentito dal giudice a sommarie informazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Come l’affitto d’azienda produce il trasferimento in capo all’affittuario di tutti i contratti in essere a prestazioni corrispettive in tutto o in parte non eseguite, salvo che siano espressamente escluse per patto scritto tra le parti ovvero abbiano natura esclusivamente personale, così detta norma trova applicazione anche in presenza di un’eventuale retrocessione dell’azienda in capo all’originario imprenditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Compito del giudice investito dell’istanza di cui all’art. 169-bis legge fall. è quello di verificare la sussistenza di un rapporto di funzionalità e di coerenza tra lo scioglimento (o la sospensione) dei contratti pendenti e la proposta concordataria in relazione alla fattibilità giuridica del concordato.

La prospettiva nel quale va inquadrato lo strumento introdotto dal legislatore con la citata norma non appartiene, infatti, alla sfera della tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto; a tal fine, il giudice è tenuto a sentire la controparte ed a valutare l’entità nel caso concreto del sacrificio che subirebbe il contraente in bonis anche in relazione all’entità dell’indennizzo quantificato nell’istanza stessa ed a verificare che tale sacrificio non sia del tutto sproporzionato rispetto al beneficio che dallo scioglimento o dalla sospensione ritraggono il debitore e i creditori concordatari. Tutto ciò per garantire l'ineludibile esigenza di salvaguardia della necessaria proporzione tra le posizioni coinvolte (cfr. App. Milano 29 gennaio 2015). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il criterio della "migliore soddisfazione dei creditori" (solo di recente espressamente codificato), individua una sorta di clausola generale applicabile in via analogica a tutte le tipologie di concordato (ivi compreso quello meramente liquidatorio), quale regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura (Cass. 3324/2016).

Tale principio, per preventiva ed insindacabile valutazione del legislatore, prevede che le cessioni avvengano sempre con procedimento competitivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La quantificazione del credito del terzo contraente in bonis nell’ambito del procedimento di concordato preventivo può rilevare ai soli fini della votazione ed in tale sede ogni controversia viene risolta in via provvisoria dal giudice, ai sensi dell’art. 176 legge fall., con un giudizio sommario che ha effetti esclusivamente con riguardo al voto e quindi al calcolo delle maggioranze, senza, come dice la norma, che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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