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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17070 - pubb. 11/04/2017

Responsabilità disciplinare del magistrato ed espressioni sconvenienti su blog internet

Cassazione Sez. Un. Civili, 17 Marzo 2017, n. 6965. Est. Petitti.


Ordinamento giudiziario – Disciplina della magistratura – Procedimento disciplinare – In genere – Espressioni sconvenienti, “in incertam personam”, rese in un forum di discussione su blog internet – Illecito ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 – Inconfigurabilità – Ragioni



In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, le espressioni sconvenienti rivolte “in incertam pesonam”, in occasione di un intervento ad un forum di discussione su un blog internet attinente ai temi della giustizia, non integrano l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il quale postula che la condotta disciplinarmente rilevante sia posta in essere nell’esercizio delle funzioni, atteso che la manifestazione del pensiero di un magistrato costituisce espressione di una libertà costituzionale che rimane tale, e non diventa esercizio di funzione giurisdizionale, anche allorquando abbia ad oggetto opinioni relative a temi inerenti l’organizzazione di un ufficio giudiziario ed il suo funzionamento, e sempre che non si espliciti attraverso riferimenti individualizzati (nel qual caso, ricorrendo la natura ingiuriosa delle espressioni utilizzate, potrebbe configurarsi il delitto di cui all’art. 595 c.p.c. e l’illecito di cui all’art. 4, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006). (massima ufficiale)


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