Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16608 - pubb. 27/01/2017

Segnalazione delle sofferenze alla Centrale Rischi: necessità di preavviso al debitore

Tribunale Firenze, 20 Giugno 2016. Est. Monteverde.


Banche – Segnalazione della sofferenza alla Centrale Rischi – Non preceduta dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine – Illegittimità della segnalazione – Sussiste – Responsabilità della banca – Sussiste



La Banca ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e non deve procedere a segnalazioni presso la Centrale dei Rischi in assenza dei presupposti, o nell’oggettivo dubbio sulla loro esistenza.
La comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e di costituzione in mora deve essere specifica e puntuale in modo da consentire al cliente di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito, cosicché la segnalazione è illegittima e deve disporsene la cancellazione se l’interessato non ne ha ricevuto alcun preavviso.
L’illegittima segnalazione pone il cliente in cattiva luce, esponendolo ad un permanente pregiudizio valutativo da parte degli istituti bancari. La tutela approntata dall’ordinamento è suscettibile di estensione anche contro comportamenti che, pur non offendendo l’onore o la reputazione o ledendo il nome o l’immagine fisica, menomino comunque l’immagine sociale dell’individuo.

In applicazione di tale principio, il Tribunale condannava la Banca a risarcire al cliente i danni non patrimoniali subiti per effetto dell’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, equitativamente determinati dallo stesso giudice. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Silvestro Dell'Arte


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