Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1650 - pubb. 28/03/2009

Accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e procedimento

Tribunale Rimini, 20 Marzo 2009. Est. Carla Fazzini.


Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis legge fallimentare.



Si tratta del primo provvedimento di omologa ex art. 182 bis l. fall. reso dal Tribunale di Rimini. Il percorso che ha portato all’omologa ha evidenziato alcuni aspetti interessanti: a) l'istanza di omologa, unicamente all'accordo raggiunto con i creditori, è stata preventivamente depositata in Tribunale e successivamente pubblicata presso il Registro delle Imprese; b) il Registro delle Imprese di Rimini non ha richiesto le adesioni alla proposta in forma autenticata, limitandosi a richiedere la dichiarazione di conformità del documento ex art. 19 del DPR 445/2000; c) il Tribunale ha ritenuto di nominare un consulente tecnico per la verifica dei requisiti di cui all’art. 182 bis legge fallimentare, con ciò non ritenendo sufficiente l'attestazione dell'esperto; d) in prima battuta il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'omologazione concedendo tuttavia termine per l'integrazione della documentazione relativa ad alcune adesioni, che sono dunque pervenute dopo il deposito della istanza. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini



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