Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14886 - pubb. 29/04/2016

Termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso per il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dopo l’introduzione dell’art. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002

Tribunale Verona, 08 Aprile 2016. Est. Vaccari.


Istanza di liquidazione del compenso per il difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Onere di presentarla entro la chiusura della fase processuale dopo l’introduzione dell’art. 83, comma 3 bis, d.P.R. 115/2002 – Esclusione

Estinzione del giudizio – Potere del giudice di provvedere sull’istanza di liquidazione del compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato – Esclusione – Conseguenza



Può escludersi che l’art. 83, comma 3 bis d.P.R. 115/2002, inserito dalla legge di stabilità per il 2016, abbia introdotto un onere, di carattere generale, per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza, in mancanza dell’espressa previsione di una simile conseguenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Una volta che il giudizio sia stato dichiarato estinto viene meno il potere del giudice di provvedere sulla istanza di liquidazione del compenso avanzata dal difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che va dichiarato non luogo a provvedere sull’’istanza che sia stata presentata dopo quel momento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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