Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14843 - pubb. 27/04/2016

Affitto e successiva cessione dell'azienda escludono la continuità aziendale

Tribunale Firenze, 01 Febbraio 2016. Est. Rosa Selvarolo.


Concordato preventivo - Applicazione della disciplina di cui al decreto legge 83 del 2015 - Concordato con riserva depositato in data precedente - Piano e documentazione depositata in data successiva

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Caratteristiche - Applicazione alle ipotesi di affitto d'azienda e successiva cessione - Esclusione



Solamente con il deposito della proposta e del piano l'imprenditore "introduce" la procedura di concordato preventivo. (Il Tribunale ha ritenuto di dover applicare da disciplina del decreto legge 83 del 2015 in quanto l'imprenditore aveva presentato il ricorso ex articolo 161, comma 6, legge fall. in data anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa ed il piano e la documentazione in data successiva). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il concordato con continuità aziendale implica una sopportazione del rischio di impresa da parte dei creditori concorsuali, la quale può giustificarsi e sussistere solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia gestita dall'imprenditore e la gestione continui a presentare dei parametri di aleatorietà per i creditori concordatari. Deve, pertanto, essere esclusa l'applicazione della disciplina del concordato con continuità aziendale qualora il piano preveda l'affitto dell'azienda quale strumento di transito verso il successivo trasferimento a terzi della stessa. (Nel caso di specie, il Tribunale, in applicazione della disciplina introdotta dal decreto legge 83 del 2015, ha ritenuto necessario che fosse assicurato ai creditori chirografari il soddisfacimento di almeno il 20% dei loro crediti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Antonio Pezzano


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