Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14519 - pubb. 24/03/2016

Esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo ammessa solo per le somme non contestate

Tribunale Torino, 05 Ottobre 2015. Est. Di Capua.


Decreto ingiuntivo – Opposizione – Richiesta di provvisoria esecuzione parziale – Ammissibilità – Limitata alle sole somme non contestate



Al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 648, 1° comma,  seconda parte, c.p.c. (aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. n. 231/2002 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE),  non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per una minor somma rispetto a quella ingiunta, atteso che ciò si tradurrebbe in una sostituzione o modifica del decreto, che spetta al Giudice soltanto in fase di decisione.
L’orientamento giurisprudenziale contrario all’ammissibilità della concessione dell’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo, ha trovato conferma nella citata modifica dell’art. 648 c.p.c. ad opera dell’art. 9 d.lg. n. 231 del 2002 che l’ha introdotta limitatamente all’ipotesi specifica in cui sia contestata solo una parte dell’importo ingiunto; in altre parole, dal contenuto limitato della modifica legislativa si desume a contrario l’inammissibilità del provvedimento parziale al di fuori dell’ipotesi espressamente prevista (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III, 05 dicembre 2006 in  Redazione Giuffrè 2007;  Tribunale Verona, 18 agosto 2003 in Giur. merito 2004, 1118). (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale